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19 maggio 2017
DECRETO FISCALE (D.L. 50 del 24.04.2017, G.U. 95 del 24.04.2017 – Agenzia delle Entrate, Risoluzione 57/E del 04.05.2015 - Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare n. 4 del 05.05.2017)
A seguito dell’ emanazione del Decreto Fiscale con la presente si ritiene opportuno elencare le principali novità introdotte in tema di rapporto di lavoro:
? F24 (Art. 3) - le modifiche, in vigore dal 24.04.2017, sono relative:
a) alla riduzione a €. 5.000,00 (da €. 15.000,00) del limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l’apposito visto di conformità;
b) all’ introduzione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate nell’ eventualità che si debbano compensare, per qualsiasi importo: crediti IVA, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Da più parti è sorto il dubbio, in attesa di chiarimenti da parte dell’ Agenzia delle Entrate, sull’ applicabilità del suddetto obbligo anche nei confronti del c.d. Bonus Renzi. Infine, l’ Agenzia delle Entrate ha fatto presente che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti di cui sopra inizierà solo a partire dall’ 01.06.2016.
? DURC (Art. 54) - nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi (c.d. rottamazione delle cartelle), il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata.
Nell’ eventualità che si verifichi un mancato ovvero un insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i DURC rilasciati saranno annullati dagli Enti preposti.
? PREMI DI PRODUTTIVITA’ (Art. 55) - l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è ridotta del 20% sui premi di produttività nel limite complessivo di €. 800,00 a condizione che le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro nel rispetto di quanto previsto dalla L. 208/2015 (sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore).
Resta inteso che i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti stipulati anteriormente al 24.04.2017 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
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