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17 maggio 2017
La riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP a 5.000 euro
Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta "Manovrina") ha stabilito che in materia di compensazioni, la soglia per l’apposizione del visto di conformità (o la firma del Collegio sindacale) si abbassa da 15.000 a 5.000 euro.
Nel caso in cui si utilizzino in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione della Dichiarazione, o nel caso in cui si utilizzino crediti con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l’Amministrazione procederà a recuperare i crediti utilizzati e ad irrogare sanzioni ed interessi.
Non sono previste novità sul modello IVA TR in caso di utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non vi è obbligo di apporre il visto di conformità; va invece apposto in caso di rimborsi superiori a 30.000 euro.
È stato altresì introdotto l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate per i soggetti IVA che vogliono compensare il credito IVA annuale o di periodi inferiori (precedentemente vi era il limite di esenzione fino a 5.000 euro) o i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi.
Il Decreto Legge non contiene specifiche disposizioni sulla decorrenza della norma, pertanto si ritiene entrata in vigore da subito.
Si ricorda che non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo di importi a seguito di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine assegnato dall’Ufficio.
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