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17 maggio 2017
La Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA
L’art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
Sono obbligati alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972. Sono invece esonerati i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che durante l’anno non vengano meno le condizioni di esonero.
Tra i soggetti esonerati ricordiamo:
• i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
• i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex lege n. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”);
• gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex lege n. 398/1991;
• i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.
La Comunicazione deve essere effettuata anche se rileva un’imposta a credito.
L’invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre: • per il I trimestre 2017 il termine è fissato nel 31 maggio 2017;
• per il II trimestre 2017 il termine è fissato nel 18 settembre 2017 (a seguito della sospensione estiva dei termini);
• per il III trimestre 2017 il termine è fissato nel 30 novembre 2017;
• per il IV trimestre 2017 il termine è fissato nel 28 febbraio 2018.
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti. L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella Comunicazione dell’Agenzia Entrate che attesta il motivo dello scarto.
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